Statuto ABC
Approvato dall’assemblea straordinaria ABC del 07/01/2023
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 – E’ costituita, con sede in Milano, presso l’E.N.C.I., viale Corsica n° 20, la Società specializzata denominata “AMICI BASSOTTO CLUB“.
L’Associazione “AMICI BASSOTTO CLUB“ (di seguito indicata come “ABC”) è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’E.N.C.I. .
L’ABC riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’E.N.C.I., ed in particolare il potere dell’E.N.C.I. di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’E.N.C.I. nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.
L’ABC presta all’E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare il Presidente ha l’onere:
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di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’E.N.C.I.;
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di comunicare all’E.N.C.I. le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche Sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e Organizzazione delle attività zootecniche al fine di
ottenerne la ratifica dall’E.N.C.I. .
L’Associazione non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata.
Art. 2 – L’ABC mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare le nove razze di “bassotto tedesco” ed a potenziarne la selezione e l’allevamento.
L’ABC ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione l’incremento e l’utilizzo delle razze “bassotto tedesco”, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’E.N.C.I. e fornendo i necessari supporti Tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l’ABC fornisce periodicamente all’E.N.C.I. una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
L’ABC Organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’E.N.C.I., con le Società cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o Società specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’E.N.C.I., nel quadro e con la disciplina da questi stabilita.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo ABC nominare (con possibilità di revoca) rappresentanti regionali, locali o settoriali con funzioni informative ed Organizzative sul territorio. Tali rappresentanti devono relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività intraprese e restano in carica a tempo indeterminato fino ad una eventuale revoca.
SOCI
Art. 3 – Possono essere Soci della ABC tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento delle razze “bassotto tedesco” la cui domanda di Associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 – I Soci si dividono in Soci ordinari, Soci sostenitori e Soci Onorari.
I loro diritti e doveri nei confronti della Società od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all’attività del sodalizio. Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.
Ai Soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota Sociale. Potranno votare in caso siano titolari anche di una tessera ordinaria.
Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni.
Art. 5 – Per far parte in qualità di Socio della Società occorre avanzare una domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due Soci presentatori ed indirizzata al Presidente.
In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto Sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a Socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dopo l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 6 – L’Assemblea generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla Società dai Soci.
Art. 7 – L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata o pec un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
Art. 8 – La qualità di Socio si perde:
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per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7;
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Per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al 31 marzo di ogni anno nel caso il socio non abbia corrisposto la quota associativa;
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Per espulsione;
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Per esclusione deliberata dall’Assemblea dei Soci dell’ENCI.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 9 – L’esercizio dei diritti Sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota Sociale per l’anno in corso.
Tutti i Soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote Sociali per l’anno in corso, dispongono del diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione stessa.
ORGANI SOCIALI
Art. 10 – Sono Organi della Società:
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l’Assemblea dei Soci;
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il Consiglio Direttivo;
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il Presidente;
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il Comitato Probiviri;
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il Collegio Sindacale;
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i Comitati Tecnici.
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 11 – L’Assemblea generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota Sociale per l’anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni Socio ha diritto ad un voto.
Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta.
Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe.
Non è ammesso il voto per posta.
Le deleghe debbono essere depositate in segreteria dal Socio cui sono state intestate, almeno tre giorni prima che l’Assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di una commissione per il controllo delle deleghe.
Art.12 – L’Assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente, oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L’Assemblea generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla, per cui si procederà ad un’altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Art.13 – L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno entro in Milano il mese di Marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.
La convocazione dell’Assemblea è disposta dal Presidente almeno diciotto giorni prima del giorno fissato per l’adunanza mediante inviti personali da inviarsi a tutti i Soci. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci ordinari e sostenitori.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero del Soci presenti.
I Soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
Art.14 – L’Assemblea ha il compito di deliberare:
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sul programma generale della Società;
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sulla elezione delle cariche Sociali;
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sui rendiconti finanziari;
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sulle modifiche dello statuto;
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sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci prevista nell’art. 4;
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su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro Organi Sociale.
Spetta, inoltre, all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Sindaci effettivi e supplenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è composto di 12 Consiglieri di cui:
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un Consigliere nominato dall’E.N.C.I.;
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undici Consiglieri eletti dall’Assemblea generale fra i Soci.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere nominato dall’E.N.C.I. rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’E.N.C.I. . Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’E.N.C.I. circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I. .
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei Soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione Sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; Indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenza il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni ecc. ecc.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di due vicepresidenti della Società, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un Cassiere.
Il Presidente ed i vicePresidenti devono essere eletti fra i Consiglieri; il/i Segretario/i ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ogni riunione. Sono ammesse le riunioni via web.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal vicePresidente anziano o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti il Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
IL PRESIDENTE
Art. 19 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina Sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo: le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso d’assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vicePresidente anziano. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente onorario anche non Consigliere purché Socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Art. 20 – Il patrimonio della Società è costituito:
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dai beni mobili e immobili;
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dalle somme accantonate;
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da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo. Le entrate della Società sono costituite:
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dalle quote annuali versate dai Soci;
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dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
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dalle attività di gestione;
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da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovrà essere destinato a finalità di utilità generale.
Art. 21 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica fino a quando l’Assemblea generale dei Soci con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni
relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea generale dei Soci va trasmesso in copia all’E.N.C.I.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 22 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci, eletti dall’Assemblea generale dei Soci, i quali durano i carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
NORME DISCIPLINARI
Art. 23 – Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ABC, lo Statuto dell’E.N.C.I. il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’E.N.C.I. nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’ABC nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’E.N.C.I. .
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I., nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’ABC sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I. .
L’ABC ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dall’Assemblea dei Soci dell’ENCI e dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’E.N.C.I. .
Il collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea generale dei Soci fra i Soci che non ricoprano già la carica di Consigliere. Essi durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere accettata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.
Le denuncie a carico di un Socio devono essere presentate, per iscritto e firmate, al Consiglio Direttivo che le inoltra al collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società.
In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti Sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Il Consiglio Direttivo procede all’attuazione del lodo emesso dai Probiviri che è appellabile come sopra detto.
I provvedimenti disciplinari che il collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio della Società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni, espulsione.
VARIE
Art. 24 – Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.
Art. 25 – Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno il 50% più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’E.N.C.I., per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
ART. 26 – L’ABC dovrà relazionare all’E.N.C.I. circa il conseguimento degli obiettivi di selezione con cadenza almeno triennale.
Art. 27 – Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.
Il Segretario dell’Assemblea (Giuliano Tagliabue)
Il Presidente dell’Assemblea (Antonio Palladini)