A favore di tutti i soci pubblichiamo il testo rilasciato dall’Enci in accompagnamento all’integrazione dell’articolo 8 delle norme
tecniche del libro genealogico del cane di razza.
Tale integrazione è importante in quanto vengono specificati i nuovi requisiti per la registrazione del modello A per le cucciolate.
INTEGRAZIONE ARTICOLO 8
NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CANE DI RAZZA
Su impulso dell'Ufficio Centrale del Libro genealogico, con delibera del Consiglio Direttivo e con il parere conforme della Commissione Tecnlca Centrale, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentarl e Forestali, con D.M. n. 31369 del 13 novembre 2018 ha integrato l'articolo 8 delle Norme tecniche del Libro genealogico del cane di razza, inserendo il para- grafo f) concernente il deposito del campbne biologlco per tutti i cani per i quali vi è già l'obbllgo del deposito del campione biologico ai paragrafi a), b), c), d) ed e). Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2019, all’atto della registrazione del Modello A (denuncia di monta e nascita) è necessario aver provveduto al deposito del campione di materiale biologico presso un Laboratorio riconosciuto dall’ENCI per tutti i cani accoppiati con i soggetti di cui ai punti sottoelencatl:
a) riproduttori ammessi alla riproduzione selezionata;
b) stalloni che hanno prodotto piu di 5 cucciolate;
c) stalloni usati in inseminazione artificiale;
d) stalloni esteri in ltalia in stazione di monta;
e) campioni nazionali, internazionali ed esteri di bellezza e/o di lavoro.
La modifica alla norma è stata implementata allo scopo di accrescere ulteriormente i controlli da parte dell'ENCI sulla veridicità delle dichiarazioni fornite all’atto della denuncia di cucciolata, considerando in particolare i cani che hanno maggior significato per la selezione.